Condizioni generali di PCS GmbH - konferenztechnik.de
In questa pagina troverete le nostre Condizioni generali di noleggio (GTCH) e le nostre Condizioni generali di vendita (GTCS).
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Condizioni generali di noleggio di PCS Professional Conference Systems GmbH
Stato Dicembre 2021
Se nelle seguenti condizioni non si fa una distinzione tra i generi, lo si fa solo per facilitare la lettura di queste condizioni e non per dare un giudizio.
§ 1 Validità
1.1 Le presenti Condizioni generali di noleggio ("AMB") si applicano ai nostri rapporti commerciali di noleggio con i nostri clienti (di seguito denominati "Inquilino" o "Cliente"). Le nostre CGV si applicano sia ai consumatori che agli imprenditori; le eccezioni si verificano solo se viene fatta una differenziazione nella rispettiva clausola.
1.2 Le AMB si applicano in particolare a contratti per
(i) il noleggio esclusivo della nostra tecnologia per eventi e dei relativi accessori (di seguito denominata "Oggetto di noleggio") – qui come "Noleggio a secco" etichettato,
(ii) la locazione degli oggetti in affitto insieme a ulteriori servizi (tecnici) (di seguito denominati "servizi") nell'ambito del noleggio (in particolare, ma non solo, la consegna, il montaggio degli articoli noleggiati, la supervisione degli articoli noleggiati/tecnologia dell'evento durante l'evento del locatario, lo smontaggio degli articoli noleggiati dopo l'evento e il trasporto di ritorno degli articoli noleggiati al locatore –, di seguito denominato "Assunzione e supporto per eventi faccia a faccia" etichettato,
(iii) la fornitura temporanea dell'uso di una sala riunioni virtuale del Locatore tramite vari fornitori di software di terze parti (di seguito denominati "Accesso al software"), che il locatore mette a disposizione affinché il conduttore possa utilizzarlo per i propri eventi digitali – qui come "Evento virtuale" e
(iv) la fornitura di servizi esclusivamente da parte del Locatore in occasione degli eventi del Locatario, qualora quest'ultimo desideri utilizzare la propria tecnologia per gli eventi – qui denominata "Supervisione degli eventi" (tutti insieme di seguito denominati "Servizi PCS").
Se non diversamente concordato, le CGV nella versione valida al momento della conclusione del contratto o comunque nell'ultima versione comunicata al cliente in forma testuale si applicheranno anche come accordo quadro per futuri contratti analoghi, senza che si debba farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso.
1.3 Si applicano esclusivamente le nostre Condizioni generali di contratto. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive del locatario diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente acconsentito alla loro validità. Questo requisito di consenso vale in ogni caso, ad esempio anche se effettuiamo la consegna al locatario senza riserve a conoscenza delle CGC del locatario. Gli accordi individuali stipulati con il locatario in singoli casi (compresi gli accordi collaterali, le integrazioni e le modifiche) hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGC. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi fa fede il contratto scritto o la nostra conferma scritta.
1.4 Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti da parte del locatario in relazione al contratto (ad es. fissazione di una scadenza, notifica di difetti, cancellazione o riduzione) devono essere effettuate per iscritto o in forma di testo (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano fermi i requisiti formali previsti dalla legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità della parte dichiarante.
1.5 I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge hanno scopo puramente chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento, le disposizioni di legge saranno pertanto applicabili, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.
1.6 Nel caso di contratti corrispondenti ai diversi oggetti contrattuali ai sensi del § 1.2 delle presenti CGV, queste CGV si applicano anche a tutte le future transazioni tra noi e il locatario.
§ 2 Offerta e conclusione del contratto
2.1 Le nostre offerte commerciali in relazione a tutti i servizi ai sensi del § 1.2 delle presenti CGC sono sempre soggette a modifiche e non vincolanti ("invito ad offrire il referendum"), a meno che non sia stato espressamente dichiarato da noi un effetto vincolante nei singoli casi. Ciò si applica anche se abbiamo fornito alla – cataloghi, documentazione tecnica (in particolare, ma non solo, disegni, piani, calcoli, computi, riferimenti a norme DIN e/o ISO), altre descrizioni dei prodotti o documenti, anche in formato elettronico, per
per i quali ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright. Le descrizioni degli articoli di noleggio, dei servizi e dell'accesso al software contenute nelle nostre offerte, conferme d'ordine ecc. sono solo approssimative. Se non è possibile per il locatore procurarsi uno o tutti gli articoli a noleggio o l'accesso al software, il locatore può adempiere alla parte del contratto relativa al contratto di noleggio o all'accesso al software mettendo a disposizione un articolo a noleggio equivalente (ad es. un dispositivo di tipo equivalente di un altro produttore) o un accesso al software equivalente (ad es. di un fornitore di software equivalente di un altro produttore), a condizione che questo abbia funzioni e/o proprietà equivalenti e sia adatto allo scopo abituale dell'articolo a noleggio o dell'accesso al software.
2.2 L'accettazione della nostra offerta commerciale ai sensi del § 2.1 delle presenti CGC da parte del locatario è da considerarsi solo in quel momento (a meno che non si applichi l'eccezione di cui al § 2.1 frase 1 delle presenti CGC) un'offerta vincolante per la stipula di un contratto ("Vofferta di rendimento"). Se non diversamente indicato nell'offerta contrattuale, siamo autorizzati ad accettare l'offerta contrattuale entro quattordici (14) giorni dal suo ricevimento da parte nostra.
2.3 Un contratto giuridicamente vincolante viene quindi a crearsi solo attraverso la nostra conferma d'ordine scritta o attraverso la nostra effettiva prestazione nei confronti del locatario ("Accettazione del contratto").
§ 3 Componenti contrattuali del contratto di locazione per il noleggio a secco e il noleggio e l'assistenza per gli eventi faccia a faccia Servizi
3.1 [Durata del noleggio] Si concorda la durata del noleggio:
3.1.1 Il periodo di noleggio può essere calcolato per ora, giorno o settimana. Le ore, i giorni o le settimane iniziate vengono conteggiate per intero. Il calcolo esatto del periodo di noleggio ed eventuali periodi minimi di noleggio sono indicati nell'offerta commerciale prima della conclusione del contratto e nell'accettazione del contratto o nella nostra conferma d'ordine dopo la conclusione del contratto.
3.1.2 Le modifiche all'ordine possono comportare l'annullamento delle date concordate. La data di noleggio e quindi l'inizio del periodo di noleggio sarà
(i) in caso di noleggio a secco, con disposizione per il ritiro da parte del locatario o dello spedizioniere/persona di trasporto, come concordato, e
(ii) in caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia, con fornitura presso la sede dell'evento del locatario, come concordato.
Gli eventi imprevedibili ci esonerano dall'obbligo di prestazione per la durata dell'interruzione e nella misura dei suoi effetti. I termini di esecuzione concordati saranno prorogati in misura ragionevole. Inoltre, tali eventi ci autorizzano a recedere dal contratto senza che il noleggiatore abbia diritto a un risarcimento.
3.1.3 L'inizio del periodo di noleggio viene concordato di volta in volta tra noi e il locatario. Se non è stato espressamente concordato, il periodo di noleggio inizia, in caso di noleggio a secco, al più tardi al momento del ritiro/consegna dal magazzino ai sensi del § 3.2.1.1 delle presenti CGC o, in caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia, al più tardi al momento della fornitura dei servizi contrattuali presso il luogo dell'evento del locatario. Il periodo di noleggio terminerà come concordato tra le parti contraenti nel singolo caso.
3.1.4 Se il Noleggiatore restituisce il veicolo in ritardo, ci riserviamo il diritto di addebitare una tariffa di noleggio più alta per questo periodo. Per ogni giorno di ritardo potrà essere addebitata un'intera tariffa di noleggio giornaliera in aggiunta al canone concordato.
3.2 [Adempimento, consegna dell'oggetto della locazione, trasferimento del rischio].
3.2.1 [In caso di Noleggio a Secco] Per quanto riguarda l'adempimento, la consegna dell'oggetto del noleggio e il trasferimento del rischio, si applicano in particolare, ma non in via definitiva, le seguenti disposizioni al caso di Noleggio a Secco:
3.2.1.1 In caso di noleggio a secco, la merce sarà consegnata dal nostro magazzino in conformità all'offerta commerciale (qui "Magazzino") viene noleggiato. In caso di noleggio a secco, il locatario è tenuto a ritirare l'oggetto del noleggio dal locatore alla data concordata all'inizio del periodo di noleggio.
3.2.1.2 In caso di noleggio a secco, il locatore soddisfa la parte contrattuale del contratto di noleggio se mette a disposizione l'oggetto noleggiato nel proprio magazzino per il ritiro da parte del locatario o del suo fornitore di servizi logistici al momento dell'inizio concordato del periodo di noleggio. Il trasferimento del rischio al locatario avviene nel momento in cui il locatore mette a disposizione la merce nel proprio magazzino e al momento dell'inizio contrattuale del periodo di noleggio. Ciò vale anche se il locatario prende in consegna l'oggetto noleggiato solo successivamente. Ciò vale anche se il locatore sposta o fa spostare l'oggetto noleggiato in un altro luogo su richiesta del locatario. Il trasferimento del rischio al locatario avviene anche se il locatore consegna l'oggetto noleggiato al locatario – nel momento in cui la merce viene messa a disposizione dal locatore nel suo magazzino e al momento dell'inizio contrattuale del periodo di noleggio, anche se l'oggetto noleggiato entra in possesso del locatario solo successivamente.
3.2.2 [In caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia] Per quanto riguarda l'adempimento, la consegna dell'oggetto del noleggio e il trasferimento del rischio, quanto segue si applica in particolare, ma non in via definitiva, al caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia:
3.2.2.1 In caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia, il prezzo del noleggio è calcolato dal nostro magazzino in base all'offerta commerciale (qui "Magazzino") viene affittato. Nel caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia, il locatario è tenuto ad accettare i servizi alla data concordata.
3.2.2.2 In caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia, il locatore adempie alla parte contrattuale del contratto di noleggio se offre l'oggetto del noleggio per l'esecuzione nel luogo dell'evento concordato contrattualmente al momento dell'inizio concordato del noleggio a tempo pieno in conformità al contratto.
3.3 [Contratti generali di noleggio] Le seguenti disposizioni sono concordate in particolare (ma non in modo definitivo) per quanto riguarda sia il caso di noleggio a secco che il caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia:
3.3.1 Se il Locatore non è in grado di procurarsi l'articolo noleggiato o un dispositivo specifico, può adempiere alla componente contrattuale del contratto di noleggio fornendo un articolo noleggiato equivalente (ad esempio un tipo di dispositivo equivalente di un altro produttore), a condizione che questo abbia funzioni e/o proprietà equivalenti e sia adatto allo scopo abituale dell'articolo noleggiato.
3.3.2 Le descrizioni o le illustrazioni dell'oggetto del noleggio contenute nella pubblicità, nei siti web, negli opuscoli o in altri documenti della Società di noleggio o di terzi non costituiscono caratteristiche garantite dell'oggetto del noleggio.
3.3.3 Al momento della consegna dell'oggetto di noleggio, il Noleggiatore è tenuto a confermare per iscritto alla Società di noleggio il ricevimento dell'oggetto di noleggio mediante una ricevuta o una bolla di consegna corrispondente. Il Locatore è tenuto a consegnare l'oggetto del noleggio solo a fronte della conferma di ricezione.
3.3.4 Il subaffitto dell'immobile affittato non è consentito se non espressamente concordato. Il subaffitto richiede il previo consenso scritto del locatore. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa. In caso di subaffitto, il locatario è tenuto a imporre al subaffittuario gli stessi obblighi contrattuali a cui è soggetto nei confronti del locatore. In caso di subaffitto, l'affittuario è responsabile internamente nei confronti del locatore per i danni all'immobile affittato e per altre rivendicazioni del locatore.
3.3.5 Il Noleggiatore è tenuto a comunicare immediatamente al Locatore qualsiasi distruzione, danno, malfunzionamento, confisca, sequestro, furto o perdita dell'oggetto del noleggio. Se il Noleggiatore non adempie a tale obbligo o non lo fa immediatamente e ciò comporta il deterioramento, la distruzione o la perdita dell'oggetto a noleggio, il Noleggiatore sarà tenuto a risarcire la Società di noleggio per i danni derivanti dalla mancata o ritardata notifica.
3.4 [Obblighi speciali del Noleggiatore in caso di noleggio a secco] I seguenti obblighi si applicano in particolare (ma non in via definitiva) in caso di noleggio a secco:
3.4.1 La completezza e la funzionalità del nostro oggetto a noleggio devono essere verificate immediatamente dopo la consegna. Sono esclusi reclami successivi. L'articolo a noleggio può essere utilizzato solo nel luogo concordato (luogo dell'evento) e deve essere allestito in modo tale da consentire in qualsiasi momento un controllo tecnico da parte nostra. Il locatario è tenuto a fornire in qualsiasi momento al locatore, su richiesta di quest'ultimo, informazioni sul luogo in cui si trova l'oggetto del noleggio, per iscritto o in forma di testo.
3.4.2 Il locatario si assume la piena ed esclusiva responsabilità dell'oggetto noleggiato e del suo utilizzo, nonché tutti gli obblighi di sicurezza stradale. Si precisa che l'uso e l'impiego dell'oggetto a noleggio e i relativi rischi per l'oggetto a noleggio, le persone e i beni di terzi sono di esclusiva responsabilità del locatario. Il locatore non è tenuto a controllare l'uso dell'oggetto a noleggio da parte del locatario o a dare istruzioni in merito.
3.4.3 Inoltre, il Locatario è tenuto a
3.4.3.1 maneggiare con cura gli articoli noleggiati e osservare tutte le norme e le regole tecniche applicabili all'uso degli articoli noleggiati,
3.4.3.2 utilizzare l'oggetto del noleggio solo nell'ambito dell'uso previsto e proteggerlo in modo adeguato da danni e perdite,
3.4.3.3 ottenere a proprie spese tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo degli oggetti a noleggio,
3.4.3.4 se necessario o prescritto, di impiegare personale professionalmente preparato per l'utilizzo dell'articolo a noleggio a proprie spese,
3.4.3.5 effettuare o far effettuare modifiche o alterazioni all'oggetto del noleggio, in particolare agli accessori e alle installazioni, o rimuovere o aggiungere etichette all'oggetto del noleggio solo previo consenso,
3.4.3.6 stipulare tutte le polizze assicurative necessarie per gli oggetti noleggiati, ma almeno quelle usuali nel settore, e fornirne prova al Locatore su richiesta, e
3.4.3.7 adottare le opportune precauzioni per garantire che gli oggetti noleggiati non vengano danneggiati, rubati o smarriti.
3.4.4 Le istruzioni per l'uso allegate devono essere lette attentamente prima di utilizzare autonomamente i nostri articoli a noleggio; in caso di domande o problemi, vi preghiamo di contattarci.
3.4.5 In caso di furto o smarrimento, siamo autorizzati ad addebitare al Noleggiatore i costi di sostituzione dell'oggetto noleggiato. In caso di danni, siamo autorizzati ad addebitare al noleggiatore i costi di riparazione in un'officina di nostra scelta. Il cliente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o un danno minore. Ulteriori richieste di risarcimento danni rimangono inalterate. Il presente accordo è limitato ai danni tipici in caso di danni normali.
3.5 [Obblighi speciali del locatario in caso di locazione e assistenza per eventi faccia a faccia] I seguenti obblighi si applicano in particolare (ma non in via definitiva) in caso di locazione e assistenza per eventi faccia a faccia:
3.5.1 Poiché il locatore è incaricato in particolare, ma non esclusivamente, dell'allestimento dell'oggetto di noleggio nel caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia (cfr. 1.2 delle presenti CG), il locatario deve garantire al locatore il seguente accesso. Se non diversamente concordato in un contratto individuale, il cliente è tenuto a fornire l'accesso per i tecnici, i percorsi di carico e gli orari di accesso appropriati al luogo dell'evento concordato contrattualmente (comprese tutte le sale per eventi, le sale per le forniture e i relativi locali per gli oggetti a noleggio) del noleggiatore in tempo utile (almeno 24 ore prima dell'inizio del periodo di noleggio e ininterrottamente fino all'inizio dell'evento) durante i nostri orari di lavoro. L'accesso sarà concesso in misura ragionevole e corrispondente alle nostre prestazioni. Ci riserviamo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni causati dal ritardo.
3.5.2 Poiché siamo stati incaricati di sorvegliare l'oggetto a noleggio durante l'evento, il locatario ci garantisce l'adempimento indisturbato dei nostri compiti. A scanso di equivoci, il locatario è l'unico responsabile del rilascio e della restituzione degli oggetti portatili a noleggio ai partecipanti all'evento e/o a terzi durante l'evento, anche se sono stati rilasciati dal locatore nell'ambito del servizio di custodia dell'evento per il locatario. Dopo l'evento, il noleggiatore è l'unico responsabile di garantire che siamo in grado di smontare e rimuovere gli articoli noleggiati senza ostacoli.
3.5.3 Senza il previo consenso del Locatore, il Locatario non è autorizzato a eseguire o far eseguire modifiche o alterazioni all'oggetto del noleggio, in particolare agli accessori e alle installazioni, né ad apporre o rimuovere contrassegni sull'oggetto del noleggio.
3.5.4 Se gli articoli a noleggio vengono consegnati ai partecipanti all'evento e/o a terzi, abbiamo il diritto di addebitare al noleggiatore i costi di sostituzione dell'articolo a noleggio in caso di furto o smarrimento. In questo caso, abbiamo anche il diritto di addebitare al noleggiatore i costi di riparazione in un'officina di nostra scelta in caso di danni agli articoli noleggiati. Il cliente è libero di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o un danno minore. Ulteriori richieste di risarcimento danni rimangono inalterate. Il presente accordo è limitato ai danni tipici in caso di danni normali.
3.6 [Restituzione dell'oggetto di noleggio] In caso di noleggio a secco, il locatario è tenuto a restituire l'oggetto di noleggio (se non diversamente stabilito nell'ordine) al nostro magazzino entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di calendario successivo all'ultimo giorno del periodo di noleggio, ai sensi del § 3.2.1.1 delle presenti CGC. Se l'orario di restituzione viene superato di oltre un'ora, il cliente è tenuto a pagare un indennizzo pari a un giorno di noleggio al giorno per il periodo eccedente il periodo di noleggio, qualora avessimo potuto noleggiare l'articolo a noleggio a un altro soggetto. Il cliente è libero di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o un danno minore. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento e danni. Il noleggiatore è tenuto a consegnare al locatore l'oggetto del noleggio al termine del periodo di noleggio nelle condizioni in cui si trovava al momento della consegna al noleggiatore. Le condizioni al momento della consegna dell'oggetto in affitto al locatario sono considerate quelle esistenti al momento della consegna al locatario. Non si tiene conto della normale usura e del logorio abituale dell'oggetto in locazione, nella misura in cui questi si verificano in seguito all'uso contrattuale e previsto.
3.7 [Diritto generale di accesso] Il locatore ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento l'accesso all'oggetto in locazione e di ispezionare l'oggetto in locazione o di farlo ispezionare da terzi. Il locatore ha il diritto, previa comunicazione al locatario, di ispezionare o far ispezionare da terzi l'oggetto della locazione in qualsiasi momento e a proprie spese, a condizione che ciò non limiti in modo irrilevante l'uso contrattuale dell'oggetto della locazione da parte del locatario. Il locatario è tenuto a collaborare. Se è necessario per scongiurare un pericolo urgente, il locatore può anche ispezionare l'oggetto noleggiato senza preavviso e, se assolutamente necessario, metterlo immediatamente fuori servizio.
3.8 [Stato dell'oggetto di noleggio] L'utilizzo dell'oggetto di noleggio per lo scopo previsto dal locatario rientra esclusivamente nella sfera di rischio e responsabilità di quest'ultimo. Eventuali differenze dell'oggetto di noleggio rispetto alle illustrazioni o alle descrizioni contenute negli opuscoli del locatore comportano diritti di garanzia o richieste di risarcimento danni da parte del locatario solo se ciò comporta una compromissione non trascurabile dell'utilizzabilità. Il locatore non risponde dell'idoneità dell'oggetto di noleggio allo scopo previsto dal locatario e non del fatto che il locatario possa utilizzare l'oggetto di noleggio senza le necessarie autorizzazioni. Sono esclusi i reclami del locatario dovuti a difetti evidenti dell'oggetto noleggiato, se questi non vengono segnalati per iscritto al locatore entro tre (3) giorni dall'accettazione dell'oggetto noleggiato.
3.9 [Fornitura ritardata] In caso di fornitura ritardata dell'articolo noleggiato o di fornitura di un articolo noleggiato difettoso, il locatore sarà responsabile nei confronti della – solo per i costi della fornitura sostitutiva necessaria, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte della –. Sono escluse ulteriori richieste di risarcimento.
3.10 [Note e raccomandazioni] Consigliamo in ogni caso di noleggiare attrezzature sostitutive per gli articoli a noleggio, in modo da non compromettere l'evento del cliente in caso di guasto tecnico di un articolo a noleggio.
3.11 [Servizi supplementari del Locatore in caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia] Oltre al noleggio dell'oggetto di noleggio, il Locatore fornirà ulteriori servizi (tecnici) in caso di noleggio e assistenza per eventi faccia a faccia ("servizi") nell'ambito del noleggio (in particolare, ma non solo, consegna, montaggio degli articoli a noleggio, supervisione degli articoli a noleggio/tecnica dell'evento durante l'evento del locatario, smontaggio degli articoli a noleggio dopo l'evento e trasporto di ritorno degli articoli a noleggio al locatore). I dettagli esatti di questi servizi sono definiti nel contratto tra le parti in conformità al § 2 delle presenti CGC. Il locatore fornirà servizi aggiuntivi rispetto al noleggio (il trasferimento per l'utilizzo ex magazzino) solo se tali servizi sono stati concordati separatamente in cambio di un compenso aggiuntivo. Se il locatario commissiona servizi aggiuntivi, come la consegna, il montaggio, l'installazione di un impianto o il montaggio, l'installazione o l'installazione di singole attrezzature, e il locatore li esegue, si applicano le seguenti disposizioni.
3.11.1 Se i servizi sono forniti gratuitamente dal Locatore, a tali lavori si applicano le seguenti disposizioni:
3.11.1.1 Se il Locatore fornisce servizi aggiuntivi a titolo gratuito, si tratta di semplici favori. In questo caso, il Locatore sarà responsabile solo per negligenza grave o dolo.
3.11.1.2 In questo caso, la responsabilità del Locatore sarà limitata all'importo coperto dalla sua assicurazione di responsabilità civile.
3.11.2 Se il Locatore fornisce servizi a pagamento –, come la consegna, l'installazione, il montaggio o l'installazione dell'articolo noleggiato, nonché lo smontaggio e il trasporto di ritorno –, a questi lavori si applicano le seguenti disposizioni:
3.11.2.1 Con la fornitura di servizi quali la consegna, l'installazione, il montaggio, l'installazione, lo smontaggio e/o il trasporto di ritorno degli articoli a noleggio, il Locatore non è responsabile né come operatore, né come organizzatore, né come responsabile tecnico dell'evento.
3.11.2.2 La responsabilità per i danni sarà limitata ai sensi del § 8 delle presenti CGV.
3.11.2.3 Il Locatore può ricorrere a terzi (subappaltatori) per la fornitura di servizi aggiuntivi.
3.11.3 Per i servizi di cui al punto 3.11 delle presenti CG, si applica di conseguenza il punto 5 delle presenti CG in caso di noleggio e assistenza in occasione di eventi faccia a faccia.
§ 4 Fornitura di accesso al software per eventi virtuali
4.1 Nel fornire l'accesso al software per gli eventi virtuali, il Locatore mette a disposizione l'uso di una sala riunioni virtuale del Locatore tramite diversi fornitori di software terzi per un periodo di tempo limitato. Ciò consente al locatario di utilizzare questa sala digitale del locatore per i propri eventi digitali per il periodo concordato. Al locatario non vengono forniti e/o messi a disposizione dati di accesso al software di terzi o diritti di licenza per il software di terzi. Piuttosto, il locatore deve impostare
§ Il Locatore dovrà allestire la sala digitale e fornire al Locatario l'accesso per il periodo dell'evento virtuale concordato, inviando il link del browser web al Locatario prima dell'evento, come concordato, in modo che il Locatario possa invitare i partecipanti all'evento.
4.2 I dettagli precisi di questi servizi sono definiti nel contratto tra le parti in conformità al § 2 delle presenti CGC. I diritti e gli obblighi derivanti da questa parte del contratto sono disciplinati dalle disposizioni di legge e giudiziarie, a meno che le presenti CGC non contengano un'effettiva deroga.
§ 5 Supervisione degli eventi
5.1 Nell'ambito dell'organizzazione di eventi, il Locatore fornirà servizi agli eventi del Locatario solo se quest'ultimo desidera utilizzare la propria tecnologia per gli eventi. Inoltre, il Locatario si impegna a fare quanto segue.
5.2 I dettagli precisi di questi servizi sono definiti nel contratto tra le parti in conformità al § 2 delle presenti CGC. I diritti e gli obblighi derivanti da questa parte del contratto sono disciplinati dalle disposizioni di legge e giudiziarie, a meno che le presenti CGC (in particolare, ma non in via definitiva, il § 5.3 delle presenti CGC) non contengano un'effettiva deroga.
5.3 Il Locatore ha il diritto di modificare le modalità di fornitura dei Servizi nella misura in cui tale modifica si renda necessaria per motivi legali, tecnici o operativi importanti, a condizione che la modifica non comporti alcuna deviazione negativa dagli standard qualitativi dei Servizi dovuti ai sensi del presente Contratto, nell'ambito di quanto legalmente ed effettivamente possibile ed economicamente ragionevole. Il Locatore informerà il Locatario della modifica con un ragionevole anticipo. Il Locatore può avvalersi in qualsiasi momento di società affiliate o di terzi per la fornitura dei servizi contrattuali. Il ricorso a terzi per la fornitura dei servizi non esonera il Locatore dagli obblighi derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale con il Locatario.
5.4 Il Locatario è tenuto a fornire al Locatore tutta la collaborazione e l'assistenza ragionevolmente necessarie per la fornitura dei rispettivi servizi previsti dal presente Contratto, in particolare concedendo l'accesso ai dipendenti e ai locali e mettendo a disposizione le attrezzature, il software o le altre risorse necessarie. La violazione da parte del Locatario di uno dei suddetti obblighi di cui alla Sezione 5.4 delle presenti CGC esonera il Locatore dall'obbligo di fornire il servizio in questione per tutto il tempo in cui la violazione persiste e il servizio è reso impossibile o significativamente più difficile. Il Locatario dovrà sostenere i ragionevoli costi aggiuntivi sostenuti dal Locatore per la fornitura dei servizi a seguito di tale violazione.
§ 6 Remunerazione e condizioni di pagamento
6.1 La remunerazione offerta (che comprende, oltre all'eventuale canone di locazione, la remunerazione delle prestazioni a seconda della componente del servizio) è vincolante. La remunerazione si basa sul contratto sottostante. Un adeguamento individuale del prezzo può essere concordato sulla base di un accordo esplicito prima della conclusione del contratto. Nelle nostre offerte, conferme d'ordine e, se del caso, listini prezzi, indichiamo agli imprenditori solo i prezzi netti. L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge viene indicata separatamente in fattura all'aliquota in vigore alla data di fatturazione e viene inoltre addebitata all'aliquota prevista dalla legge.
6.2 Gli importi delle fatture sono sempre esigibili immediatamente e devono essere pagati per intero tramite bonifico bancario dal Noleggiatore entro quattordici (14) giorni di calendario dal ricevimento della fattura. La fattura verrà inviata per e-mail o per posta. L'accredito sul nostro conto commerciale (come indicato sulla fattura) è determinante per la tempestività del pagamento. Tuttavia, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, a eseguire una consegna o un servizio in tutto o in parte solo dietro pagamento anticipato. Al più tardi con la conferma d'ordine dichiareremo una riserva corrispondente.
6.3 Allo scadere del suddetto periodo di pagamento, il locatario sarà inadempiente senza un sollecito da parte della –. Durante il periodo di mora, verranno addebitati gli interessi sul prezzo di acquisto al tasso di interesse di mora previsto dalla legge. Per i consumatori si tratta di 5 % all'anno, ma ci riserviamo il diritto di richiedere interessi di mora più elevati. Ci riserviamo inoltre il diritto di richiedere ulteriori danni causati dalla mora. Il nostro diritto agli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB) nei confronti dei commercianti rimane inalterato.
6.4 La compensazione con le contropretese del locatario o la trattenuta dei pagamenti dovuti a tali pretese è consentita solo se le contropretese sono incontestabili o sono state legalmente accertate o derivano dallo stesso ordine in base al quale è stato effettuato il noleggio in questione.
6.5 Il Locatore ha il diritto di eseguire o rendere le forniture o i servizi in sospeso solo dietro pagamento anticipato o prestazione di una garanzia se, dopo la stipula del contratto, viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ridurre significativamente la solvibilità del Locatario e che mettono a rischio il pagamento dei crediti in sospeso del Locatore da parte del Locatario derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale (anche da altri singoli ordini a cui si applica lo stesso accordo quadro).
§ 7 Responsabilità del locatario per danni dovuti a colpa
7.1 Il Noleggiatore è responsabile di tutti i danni all'oggetto del noleggio, nella misura in cui ne è responsabile.
7.2 Se il locatario annulla il contratto di locazione o rifiuta di accettare la prestazione del locatore per qualsiasi altro motivo o non paga tempestivamente il compenso anticipato, il locatario è tenuto a versare al locatore un'indennità forfettaria di perdita a titolo di risarcimento delle spese sostenute e delle ridotte possibilità di affittare l'immobile ad altri soggetti, in conformità alle seguenti disposizioni.
7.3 Solo nel caso in cui il luogo di esecuzione dei servizi PCS del Locatore si trovi in Germania, il Locatario può recedere dal contratto di locazione fino a trenta (30) giorni prima della data in cui il Locatore inizia la fornitura dei servizi al Locatario (questo nel caso dei servizi PCS del Locatario).
(i) Noleggio a secco: inizio del noleggio,
(ii) Noleggio e supporto per eventi faccia a faccia: inizio del noleggio,
(iii) Accesso al software per gli Eventi Virtuali: data di inizio dell'Evento Virtuale e
(iv) Supervisione degli eventi: Inizio dei servizi al cliente (di seguito "Fornitura di servizi in giornata")) è possibile gratuitamente.
Dopo di che addebitiamo le seguenti spese di cancellazione:
25 % della remunerazione fino a 14 giorni prima della data di inizio della prestazione del servizio,
50 % della retribuzione fino a 7 giorni prima della data di inizio della prestazione del servizio,
75 % della retribuzione fino a 3 giorni prima della data di inizio della prestazione del servizio,
100 % della retribuzione a partire da 3 giorni prima della data di inizio della prestazione del servizio.
§ 8 Garanzia, risarcimento, responsabilità del locatore, termine di prescrizione
8.1 Se non diversamente indicato nelle presenti CGV, comprese le seguenti disposizioni, in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali saremo responsabili secondo le disposizioni di legge.
8.2 La – è responsabile dei danni, a prescindere dai motivi giuridici, nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice negligenza, saremo responsabili, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad esempio, cura dei propri affari; violazione insignificante del dovere), solo nei seguenti casi
8.2.1 per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,
8.2.2 per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente verificatisi.
8.3 Le limitazioni di responsabilità di cui al punto 8.2 delle presenti condizioni generali di contratto valgono anche per le violazioni di obblighi da parte o a favore di persone di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge. Non si applicano se abbiamo occultato in modo fraudolento un difetto o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce e per i diritti dell'affittuario ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
8.4 Se forniamo informazioni tecniche o agiamo in qualità di consulenti e tali informazioni o consulenze non fanno parte dell'ambito dei servizi da noi contrattualmente concordati, ciò avviene a titolo gratuito e a titolo di mero favore e pertanto con esclusione di qualsiasi responsabilità.
8.5 Nell'ambito della fornitura di servizi speciali (ad es. lavori, consegna, installazione, montaggio o installazione di merci e oggetti di fornitura) non rispondiamo di tali lavori eseguiti dal nostro personale o da altri ausiliari, nella misura in cui tali lavori non siano direttamente collegati ai servizi speciali o siano stati organizzati dal locatario.
8.6 Le suddette esclusioni di responsabilità e
-Tali limitazioni si applicano nella stessa misura a favore dei nostri organi esecutivi, rappresentanti legali, dipendenti e altri agenti ausiliari.
8.7 Ai servizi previsti dalle presenti CGC si applica quanto segue: se il Locatore non fornisce i servizi in modo corretto (compresi i ritardi o i difetti di qualità), il Locatore è tenuto a porre rimedio al difetto entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della notifica scritta. Se il locatore non provvede entro tale termine, il locatario avrà diritto a una ragionevole riduzione del compenso dovuto per tale servizio per il periodo in questione. Sono escluse altre rivendicazioni da parte del locatario dovute a questa violazione degli obblighi di servizio. Il locatore è responsabile dei danni causati durante la fornitura dei servizi o comunque in relazione al presente contratto solo per la cura che il locatore applica altrimenti nei propri affari. Il Locatore non sarà in alcun caso responsabile per danni conseguenti (inclusi perdita di profitto o danni da interruzione dell'attività) in relazione ai servizi. La responsabilità del Locatore derivante da o in relazione ai Servizi sarà limitata complessivamente a un importo totale pari alla parte del compenso attribuibile ai Servizi. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano in caso di comportamento doloso da parte del locatore o in caso di lesioni alla vita, agli arti o alla salute.
8.8 Quanto segue si applica a tutti i servizi PCS: Il locatore non sarà responsabile per l'impossibilità di esecuzione o per i ritardi nell'esecuzione nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto (in particolare, ma non solo, interruzioni operative di ogni tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, pandemie, serrate legali, carenza di manodopera, di energia o di materie prime, difficoltà nell'ottenere i necessari permessi ufficiali, provvedimenti ufficiali o la mancata consegna da parte dei fornitori o la mancata consegna corretta o puntuale) per i quali il Locatore non è responsabile. Se tali eventi rendono la consegna o la prestazione significativamente più difficile o impossibile per il locatore e l'impedimento non è solo di natura temporanea, il locatore avrà il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di natura temporanea, i termini di consegna o di adempimento saranno prorogati o le date di consegna o di adempimento posticipate della durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Se il locatario non può ragionevolmente accettare la consegna o la prestazione a causa del ritardo, può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata al locatore.
§ 9 Disposizioni finali, scelta della legge e foro competente
9.1 Il luogo di adempimento è la nostra sede legale, se non diversamente indicato nelle disposizioni di cui sopra o nella conferma d'ordine.
9.2 Se il Locatario è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, o se non ha un foro generale nella Repubblica Federale Tedesca, il foro competente per eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il Locatore e il Locatario sarà Berlino o la sede legale del Locatario, a discrezione del Locatore. In tal caso, tuttavia, Berlino sarà il foro competente esclusivo per le azioni legali contro il Locatore. La presente disposizione non pregiudica le disposizioni di legge obbligatorie in materia di foro competente esclusivo.
9.3 Il rapporto tra il Locatore e il Locatario è disciplinato esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare del diritto delle Nazioni Unite.
9.4 Qualora il contratto o le presenti Condizioni Generali di Fornitura contengano lacune, si riterrà che per colmare tali lacune siano state concordate quelle disposizioni giuridicamente efficaci che le parti contraenti avrebbero concordato in conformità agli obiettivi economici del contratto e allo scopo delle presenti Condizioni Generali di Fornitura se fossero state a conoscenza della lacuna.
9.5 Qualora una delle presenti disposizioni sia o diventi invalida o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione non valida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione che si avvicina maggiormente all'intenzione delle parti nell'ambito di quanto legalmente possibile.
Condizioni generali di vendita di PCS Vertriebs- und Service GmbH
Stato Dicembre 2021
Se nelle seguenti condizioni non si fa una distinzione tra i generi, lo si fa solo per facilitare la lettura di queste condizioni e non per dare un giudizio.
§ 1 Validità
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito "AVB") si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti (di seguito denominati "Acquirente" o "Cliente"). Le nostre CGC si applicano agli imprenditori; esistono eccezioni solo se viene fatta una differenziazione esplicita nella rispettiva clausola.
1.2 Le CGV si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (di seguito denominati "Merci"), indipendentemente dal fatto che la merce venga da noi prodotta o acquistata da fornitori (artt. 433, 650 BGB). Se non diversamente concordato, le CGV nella versione valida al momento dell'ordine dell'Acquirente o comunque nell'ultima versione comunicata all'Acquirente in forma testuale, varranno anche come accordo quadro per futuri contratti analoghi, senza che si debba farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso. Se i nostri prodotti includono software o letteratura, vi sarà concesso un diritto d'uso illimitato e non esclusivo, a meno che non sia stato concordato diversamente nei singoli casi. Si applicano le condizioni speciali di licenza e le altre condizioni del produttore, nonché le norme sul diritto d'autore.
1.3 Inoltre, è possibile stipulare un contratto di manutenzione e un contratto di installazione separati. Questo deve essere richiesto individualmente con l'offerta in conformità al § 2 delle presenti CGC. Di seguito verrà stipulato un contratto separato. È inoltre possibile stipulare un contratto di installazione. Questo deve essere richiesto individualmente con l'offerta in conformità al § 2 delle presenti CGC. Di seguito verrà stipulato un contratto separato.
1.4 Si applicano esclusivamente le nostre CGC. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive dell'acquirente entrano a far parte del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente acconsentito alla loro validità. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se effettuiamo la consegna all'Acquirente senza alcuna riserva a conoscenza delle Condizioni Generali dell'Acquirente. Gli accordi individuali stipulati con l'Acquirente in singoli casi (compresi accordi collaterali, integrazioni e modifiche) avranno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGV. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi è determinante il contratto scritto o la nostra conferma scritta.
1.5 Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti da parte dell'Acquirente in relazione al contratto (ad es. fissazione di una scadenza, notifica di difetti, annullamento o riduzione) devono essere effettuate in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano fermi i requisiti formali di legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione della parte dichiarante.
1.6 I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge hanno scopo puramente chiarificatore. Anche in assenza di tale precisazione, si applicano pertanto le disposizioni di legge, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGC.
§ 2 Offerta e conclusione del contratto
2.1 Le nostre offerte commerciali in relazione a tutti i servizi ai sensi del § 1.2 delle presenti CGC sono sempre soggette a modifiche e non vincolanti ("invito ad offrire il referendum"), a meno che non sia stato espressamente dichiarato da noi un effetto vincolante nei singoli casi. Ciò si applica anche se abbiamo fornito alla – cataloghi, documentazione tecnica (in particolare, ma non solo, disegni, piani, calcoli, computi, riferimenti a norme DIN e/o ISO), altre descrizioni dei prodotti o documenti, anche in formato elettronico, per
per i quali ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright. Le descrizioni degli articoli di noleggio, dei servizi e dell'accesso al software contenute nelle nostre offerte, conferme d'ordine ecc. sono solo approssimative. Se non è possibile per il locatore procurarsi uno o tutti gli articoli a noleggio o l'accesso al software, il locatore può adempiere alla parte del contratto relativa al contratto di noleggio o all'accesso al software mettendo a disposizione un articolo a noleggio equivalente (ad es. un dispositivo di tipo equivalente di un altro produttore) o un accesso al software equivalente (ad es. di un fornitore di software equivalente di un altro produttore), a condizione che questo abbia funzioni e/o proprietà equivalenti e sia adatto allo scopo abituale dell'articolo a noleggio o dell'accesso al software.
2.2 L'accettazione della nostra offerta commerciale ai sensi del § 2.1 delle presenti CGC da parte del locatario è da considerarsi solo in quel momento (a meno che non si applichi l'eccezione di cui al § 2.1 frase 1 delle presenti CGC) un'offerta vincolante per la stipula di un contratto ("Vofferta di rendimento"). Se non diversamente indicato nell'offerta contrattuale, siamo autorizzati ad accettare l'offerta contrattuale entro quattordici (14) giorni dal suo ricevimento da parte nostra.
2.3 Un contratto giuridicamente vincolante viene quindi a crearsi solo attraverso la nostra conferma d'ordine scritta o attraverso la nostra effettiva prestazione nei confronti del locatario ("Accettazione del contratto").
§ 3 Tempi di consegna e ritardo nella consegna
3.1 A meno che non sia stata concordata per iscritto una scadenza o una data fissa, le nostre consegne e i nostri servizi saranno forniti entro un periodo di circa trenta (30) giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.
3.2 Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (mancata disponibilità del servizio), ne informeremo immediatamente l'Acquirente e allo stesso tempo gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se anche il servizio non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, avremo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato dall'Acquirente. Un caso di mancata disponibilità del servizio in questo senso è da intendersi in particolare come mancata consegna tempestiva da parte del nostro fornitore se abbiamo concluso un'operazione di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo colpevoli o non siamo obbligati a procurare nel singolo caso.
3.3 Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna sarà determinato in base alle disposizioni di legge. La nostra responsabilità per i danni, indipendentemente dai motivi legali (in particolare in caso di inadempienza, difetti o altre violazioni degli obblighi), sarà limitata ai danni prevedibili tipici del contratto.
3.4 La limitazione di responsabilità di cui sopra non si applica alla nostra responsabilità per comportamento intenzionale o negligenza grave, per caratteristiche garantite, per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
3.5 I diritti dell'Acquirente ai sensi del § 8 delle presenti CGV e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad esempio per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o dell'adempimento successivo), restano impregiudicati.
§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, inadempimento dell'accettazione
4.1 La consegna avviene presso il nostro magazzino (in conformità all'offerta contrattuale), che è anche il luogo di adempimento per la consegna e l'eventuale successiva prestazione. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, la merce viene spedita ad altra destinazione (vendita a destinazione). Se non diversamente concordato, siamo autorizzati a stabilire noi stessi il tipo di spedizione (in particolare l'azienda di trasporto, il percorso di spedizione, l'imballaggio).
4.2 Le spese di spedizione sono a carico dell'Acquirente. Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'Acquirente al più tardi al momento della consegna dell'oggetto della fornitura. In caso di vendita con spedizione, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, passano già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o all'organizzazione altrimenti designata per effettuare la spedizione. Se è stata concordata l'accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni di legge sui contratti d'opera e di servizi si applicano di conseguenza anche a un'accettazione concordata. Se l'Acquirente è in ritardo nell'accettazione, questa sarà considerata equivalente alla consegna o all'accettazione.
4.3 Se l'Acquirente è in difetto di accettazione, non collabora o se la nostra consegna è ritardata per altri motivi di cui l'Acquirente è responsabile, avremo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad esempio, i costi di stoccaggio).
La prova di un danno maggiore e le nostre pretese legali (in particolare il rimborso di spese aggiuntive, il risarcimento ragionevole, la cancellazione) rimarranno inalterate; tuttavia, l'importo forfettario sarà compensato da ulteriori pretese monetarie. L'Acquirente avrà il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.
4.4 Quanto segue si applica agli imprenditori in qualità di acquirenti: Le spese di stoccaggio dopo il trasferimento del rischio sono a carico dell'Acquirente. In caso di immagazzinamento da parte del Venditore, le spese di immagazzinamento ammontano a 0,25 % dell'importo della fattura degli articoli di consegna da immagazzinare per settimana scaduta. Ci riserviamo il diritto di richiedere e dimostrare ulteriori o minori costi di stoccaggio.
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
5.1 Se non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i nostri prezzi correnti al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, più l'IVA di legge.
5.2 In caso di vendita con spedizione (ai sensi del § 4.1) delle presenti CGV, l'Acquirente dovrà sostenere le spese di trasporto dal magazzino e i costi di un'eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall'Acquirente. I costi e il prezzo di acquisto risultano dal contratto ai sensi del § 2 delle presenti CGV. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell'Acquirente.
5.3 Il prezzo di acquisto è sempre esigibile immediatamente e deve essere pagato interamente dall'acquirente tramite bonifico bancario (metodo di pagamento) entro quattordici (14) giorni di calendario dal ricevimento della fattura. La fattura verrà inviata per e-mail o per posta. L'accredito sul nostro conto commerciale (come indicato sulla fattura) è determinante per la tempestività del pagamento. Tuttavia, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare una consegna totale o parziale solo dietro pagamento anticipato. Al più tardi con la conferma d'ordine dichiareremo una riserva corrispondente.
5.4 Allo scadere del suddetto periodo di pagamento, l'Acquirente sarà in mora senza che – lo solleciti. Durante il periodo di mora, verranno addebitati gli interessi sul prezzo di acquisto al tasso di interesse di mora applicabile per legge. Per i consumatori si tratta di 5 % all'anno, ma ci riserviamo il diritto di richiedere interessi di mora più elevati. Ci riserviamo inoltre il diritto di richiedere ulteriori danni causati dalla mora. Il nostro diritto agli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB) nei confronti dei commercianti rimane inalterato.
5.5 All'Acquirente spettano diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato legalmente accertato, da noi riconosciuto o da noi non contestato. In caso di difetti nella consegna, i diritti dell'Acquirente rimarranno inalterati, in particolare ai sensi del § 7.6 frase 2 delle presenti CGV.
5.6 Se dopo la stipula del contratto risulta evidente (ad esempio in seguito all'apertura di una procedura d'insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d'acquisto è compromesso dall'incapacità di pagamento dell'Acquirente, avremo il diritto di rifiutare l'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge e – avrà il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato un termine, se applicabile (Sezione 321 BGB). Nel caso di contratti per la produzione di beni non fungibili (prodotti personalizzati), possiamo dichiarare il nostro recesso immediatamente; le disposizioni di legge sulla rinuncia alla fissazione di un termine rimangono inalterate.
§ 6 Riserva di proprietà
6.1 Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti attuali e, nel caso di imprenditori, futuri derivanti dal contratto di acquisto e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).
6.2 La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere data in pegno a terzi né ceduta a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L'acquirente deve informarci immediatamente per iscritto se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o se terzi hanno accesso alla merce di nostra proprietà (ad es. pignoramenti).
6.3 In caso di violazione del contratto da parte dell'imprenditore in qualità di acquirente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o a richiedere la restituzione della merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione della merce non include allo stesso tempo la dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce e a riservarci il diritto di recedere dal contratto. Se l'acquirente non paga il prezzo d'acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato all'acquirente un termine ragionevole per il pagamento senza successo o se la fissazione di tale termine è superflua ai sensi delle disposizioni di legge.
6.4 Fino alla revoca di cui al punto ©, l'Acquirente è autorizzato a rivendere e/o trattare la merce con riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
(a) La riserva di proprietà si estende all'intero valore dei prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione delle nostre merci, per cui saremo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà permane, acquisiremo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. Per tutti gli altri aspetti, al prodotto risultante si applica lo stesso principio della merce consegnata con riserva di proprietà.
(b) L'Acquirente ci cede a titolo di garanzia tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto in toto o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente. Accettiamo la cessione. Gli obblighi dell'Acquirente di cui al § 6.2 dei presenti Termini e Condizioni si applicano anche in considerazione dei crediti ceduti.
(c) L'Acquirente rimane autorizzato a riscuotere il credito in aggiunta a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che l'Acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non vi è alcuna carenza nella sua capacità di pagamento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del § 6.3. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che l'acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. In questo caso, abbiamo anche il diritto di revocare l'autorizzazione dell'acquirente alla rivendita e alla lavorazione della merce con riserva di proprietà.
(d) Se il valore di realizzo dei titoli supera i nostri crediti di oltre 10%, su richiesta dell'acquirente sbloccheremo titoli di nostra scelta.
§ 7 Garanzia, difetti di materiale
7.1 Le disposizioni di legge si applicano ai diritti dell'Acquirente in caso di difetti materiali e di titolo (compresa la consegna errata e breve, nonché il montaggio non corretto o le istruzioni di montaggio difettose), se non diversamente specificato di seguito. In ogni caso, le disposizioni di legge speciali rimangono inalterate in caso di consegna finale della merce non lavorata a un consumatore, anche se il consumatore l'ha ulteriormente lavorata (ricorso del fornitore ai sensi del §§ 478 BGB). I diritti derivanti dal ricorso al fornitore sono esclusi se la merce difettosa è stata ulteriormente lavorata dall'acquirente o da un altro imprenditore, ad esempio tramite l'installazione in un altro prodotto.
7.2 Il fondamento della nostra responsabilità per i difetti è soprattutto l'accordo raggiunto sulla qualità della merce. Tutte le descrizioni dei prodotti e le specifiche del produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da noi (in particolare nei cataloghi o sulla nostra pagina Internet) al momento della stipula del contratto sono considerate un accordo sulla qualità della merce.
7.3 Nel caso in cui la qualità non sia stata concordata, si valuterà in base alle disposizioni di legge se esiste o meno un difetto (§ 434 (1) frasi 2 e 3 BGB). Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie) sulle quali l'imprenditore in qualità di acquirente non ha richiamato la nostra attenzione in quanto determinanti per il suo acquisto.
7.4 In linea di principio, non saremo responsabili per i difetti di cui l'Acquirente è a conoscenza o per grave negligenza non essendo a conoscenza al momento della stipula del contratto (§ 442 BGB). Inoltre, i reclami dell'Acquirente per i difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e notifica dei difetti (§§ 377, 381 HGB). Nel caso di materiali da costruzione e altre merci destinate all'installazione o ad altre lavorazioni successive, è sempre necessario effettuare un'ispezione immediatamente prima della lavorazione. Se si scopre un difetto durante la consegna, l'ispezione o in qualsiasi momento successivo, è necessario informarci immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro quattro (4) giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili durante l'ispezione entro lo stesso termine dalla scoperta. Se l'Acquirente non effettua un'ispezione adeguata e/o non denuncia i difetti, la nostra responsabilità per il difetto non denunciato o non denunciato in tempo o non denunciato correttamente sarà esclusa in conformità alle disposizioni di legge.
7.5 Se l'oggetto della fornitura è difettoso, possiamo scegliere inizialmente se fornire un adempimento successivo eliminando il difetto (miglioramento successivo) o consegnando un oggetto privo di difetti (fornitura sostitutiva). Resta fermo il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi delle condizioni di legge.
7.6 Siamo autorizzati a subordinare l'adempimento successivo al pagamento del prezzo d'acquisto dovuto da parte dell'Acquirente. Tuttavia, l'Acquirente avrà il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.
7.7 L'Acquirente dovrà concederci il tempo e l'opportunità necessari per il successivo adempimento dovuto, in particolare per consegnare la merce rifiutata a scopo di controllo. In caso di fornitura sostitutiva, l'Acquirente dovrà restituirci l'articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge. L'adempimento successivo non comprende la rimozione dell'articolo difettoso o la sua reintegrazione se non eravamo originariamente obbligati a installarlo.
7.8 Ci faremo carico o rimborseremo le spese necessarie ai fini dell'ispezione e del successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale e, se del caso, i costi di rimozione e di installazione, in conformità alle disposizioni di legge, se esiste effettivamente un difetto. In caso contrario, potremo richiedere all'Acquirente il rimborso dei costi sostenuti a seguito della richiesta ingiustificata di eliminare il difetto (in particolare i costi di ispezione e di trasporto), a meno che la mancanza di difettosità non fosse riconoscibile dall'Acquirente.
7.9 In casi urgenti, ad esempio se viene messa a repentaglio la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, l'Acquirente ha il diritto di eliminare autonomamente il difetto e di richiedere a noi il risarcimento delle spese oggettivamente necessarie a tale scopo. L'auto-rimedio deve essere notificato immediatamente, se possibile in anticipo, a noi. Il diritto di auto-riparazione non sussiste se avremmo il diritto di rifiutare un adempimento successivo corrispondente in conformità alle disposizioni di legge.
7.10 Se l'adempimento successivo non è andato a buon fine o se un termine ragionevole fissato dall'Acquirente per l'adempimento successivo è scaduto senza successo o è dispensabile secondo le disposizioni di legge, l'Acquirente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. In caso di difetti insignificanti, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.
7.11 I diritti dell'Acquirente per il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese inutili sussistono anche in caso di difetti solo ai sensi del § 8 delle presenti CGV e sono altrimenti esclusi.
§ 8 Altre responsabilità
8.1 Se non diversamente indicato nelle presenti CGV, comprese le seguenti disposizioni, in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali saremo responsabili secondo le disposizioni di legge.
8.2 La – è responsabile dei danni, a prescindere dai motivi giuridici, nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice negligenza, saremo responsabili, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad esempio, cura dei propri affari; violazione insignificante del dovere), solo nei seguenti casi
8.2.1 per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,
8.2.2 per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente verificatisi.
8.3 Le limitazioni di responsabilità di cui al punto 8.2 dei presenti termini e condizioni si applicano anche alle violazioni di obblighi da parte o a favore di persone di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge. Non si applicano nel caso in cui abbiamo occultato fraudolentemente un difetto o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce e per le rivendicazioni dell'Acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
8.4 L'Acquirente può recedere o risolvere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se siamo responsabili della violazione degli obblighi. È escluso il libero diritto di recesso dell'Acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB). In caso contrario, si applicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.
§ 9 Prescrizione
9.1 In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da difetti materiali e da vizi del titolo è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione decorre dall'accettazione.
9.2 I suddetti termini di prescrizione della legge sulla vendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'Acquirente che si basano su un difetto della merce, a meno che l'applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Tuttavia, le richieste di risarcimento danni dell'Acquirente ai sensi del § 8.2 frase 1 e frase 2 (a) dei presenti Termini e condizioni e ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto si prescrivono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
§ 10 Disposizioni finali, scelta della legge e foro competente
10.1 Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e l'Acquirente saranno disciplinati dalla legge della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.
10.2 Se l'Acquirente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo – e internazionale per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà la nostra sede legale a Berlino. Lo stesso vale se l'Acquirente è un imprenditore ai sensi della Sezione 14 del BGB. Tuttavia, in tutti i casi saremo autorizzati ad agire anche nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGC o di un accordo individuale prevalente o nel foro generale dell'Acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione esclusiva.
10.3 Qualora il rispettivo contratto o le presenti Condizioni Generali di Fornitura contengano lacune, si riterrà che per colmare tali lacune siano state concordate quelle disposizioni giuridicamente efficaci che le parti contraenti avrebbero concordato in conformità agli obiettivi economici del contratto e allo scopo delle presenti Condizioni Generali di Fornitura se fossero state a conoscenza della lacuna.
10.4 Qualora una di queste disposizioni sia o diventi invalida o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni. La disposizione non valida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione che si avvicina maggiormente all'intenzione delle parti nell'ambito di quanto legalmente possibile.